
martedì 1 ottobre 2019
Esenzione Iva per le case di riposo
L’esenzione di cui all’art. 10, n. 21 D.P.R. 633/1972
per le case di riposo, come altre prestazioni contenute nell’art.
10, ha carattere oggettivo nel senso che il corrispettivo dovuto per tali
operazioni è in ogni caso esente da Iva e a nulla rilevando,
per esempio, il soggetto committente o che paga le prestazioni (ospite del
Comune, Regione). Un’applicazione di questo principio si trova anche nella
risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 1.07.2019, n. 221 di una
società (la chiameremo “Alfa”) la quale ha per oggetto della
propria attività d’impresa, tra le altre, la gestione
dell’assistenza di ogni tipo presso ospedali, case di cura, case di riposo,
scuole e comunità in genere, sia pubbliche che private.
Con precedenti documenti di prassi (vedi ris.
8.01.2012, n. 1/E e 16.03.2004, n. 39/E), l’ Agenzia delle Entrate aveva già
chiarito che, dato il carattere meramente “oggettivo” dell’esenzione, è
irrilevante la natura giuridica o la qualità del soggetto che eroga la
prestazione. Di conseguenza, il regime di esenzione trova applicazione non
soltanto per le rette che il Comune incassa dagli ospiti e dalle aziende
sanitarie, ma anche sulle somme che l’Ente locale eroga alle società di
gestione delle strutture, sulla base di apposite convenzioni.
Per quanto sopra, sono state considerate “oggettivamente”
esenti (ris. n. 39/E, cit):
- le prestazioni concernenti la gestione globale di una casa di riposo o da
un asilo nido fatturate da terzi al Comune, conservando quest’ultimo
la titolarità del servizio nei confronti degli utenti finali;
- le prestazioni rese da terzi presso gli asili nido e le case di riposo,
anche se distintamente specificate, sempre che nell’insieme configurino una
gestione globale delle suddette strutture, la cui titolarità rimane in capo al
Comune il quale si limita a una mera attività di controllo e indirizzo a garanzia
della qualità e dell’interesse collettivo.
La risposta, richiamati i documenti di prassi citati
sopra, sottolinea il presupposto in base al quale si rende possibile
l’applicazione dell’esenzione, e cioè che la società Alfa effettui la gestione
globale della casa di riposo. Ciò si verifica, di norma, nel caso in
cui la titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante, che
svolge esclusivamente un’attività di controllo e indirizzo a garanzia della
qualità e dell’interesse collettivo. è una fattispecie non rara nella gestione
delle case di riposo, dove i portatori degli interessi originari, vuoi per il
venire meno di alcune persone di riferimento (esempio: religiosi), vuoi per la
complessità tecnica della gestione, si limitano a mantenere la direzione
generale dell’opera, lasciando la gestione dell’attività a soggetti esterni
(esempio: cooperative sociali o società di servizi, come nel caso in esame)
specializzati nel settore.
L’applicazione dell’Iva sulle totalità dei servizi acquistati, in qualche
modo, avrebbe reso non sostenibile dal punto di vista economico l’operazione,
finendo per incidere in maniera pesante sulle rette degli ospiti e
sulla competitività dell’ente.
Ragionamento diverso si dovrebbe svolgere nel caso in
cui venissero appaltati specifici (e parziali) servizi, per esempio le pulizie,
la mensa, ecc. In questo caso, i contratti di appalto sarebbero regolarmente
assoggettati a Iva. Un’importante eccezione è rappresentata dalle prestazioni
infermieristiche e riabilitative, rese separatamente dalla gestione globale
della casa di riposo (vedi ris. 39/E, già citata): si applica comunque
l’esenzione, anche se non rientrano nella gestione globale.