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lunedì 6 luglio 2015

ASD in 398/91 e il limite dei 250.000 euro

Le associazioni sportive, enti non commerciali di tipo associativo di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, hanno la possibilità di aderire al regime della Legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si tratta di un regime fiscale agevolato, che presuppone adempimenti di natura contabile e fiscale semplificati e una determinazione forfetaria delle imposte sia ai fini IVA che agli effetti IRES e IRAP. 
Inoltre, gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa
Gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche, sono esenti da tasse sulle concessioni governative.
Il limite dei 250.000 euro - Tali associazioni possono svolgere, oltre ad attività istituzionali, anche attività commerciali. Se i proventi derivanti da queste ultime non superano il limite di € 250.000,00, possono optare per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991, previa verifica di non aver superato nell’esercizio precedente il limite di € 250.000,00. I 250.000,00 euro sono, dunque, il limite dei proventi da attività commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente, al di sopra del quale non è possibile avvalersi delle disposizioni agevolative della Legge n. 398/1991. 
La C.M. 11 febbraio 1992, n. 1-11/151 specifica che il riferimento temporale entro il quale determinare i proventi di natura commerciale da considerare ai fini del plafond, coincide con l’esercizio sociale dell’associazione. In base alla Risoluzione 15 maggio 2006, n. 63, nel caso in cui la ASD o SSD venga costituita nel corso dell’anno e abbia esercizio coincidente con l’anno solare, il limite massimo dei proventi (€ 250.000,00) deve essere rapportato “al periodo intercorrente tra la data di costituzione ed il termine dell’esercizio, computandolo a giorni”
Secondo la Circolare 11 febbraio 1992, n. 1-11/151, nel plafond di € 250.000,00 si devono ricomprendere:
1. i ricavi o proventi ex art. 85, TUIR, percepiti (secondo il criterio di cassa) nell’ambito dell’attività commerciale, non connessa agli scopi istituzionali dell’ente:
- rientrano sempre i ricavi o proventi derivanti da attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali;
- non rientrano i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e i proventi conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsivoglia modalità (per tali tipologie di proventi devono tuttavia essere rispettate determinate condizioni. L’art. 1, D.M. 26 novembre 1999, n. 473 dispone che quest’ultima tipologia di proventi non si computa ai fini della determinazione:
–del limite stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, Legge n. 398/1991;
–del reddito imponibile delle associazioni; 
2. le sopravvenienze attive ex art. 88, TUIR, sempre relative all’attività commerciale esercitata (C.M. 11 febbraio 1992, n. 1-11/151). Sono invece esclusi dal limite:
- le plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR;
- il corrispettivo delle cessioni che hanno per oggetto beni patrimoniali;
- le prestazioni senza specifica organizzazione di cui all’art. 143, TUIR;
- i proventi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell’art. 143, TUIR;
- i corrispettivi derivanti dalle attività rese ai soci e ad altre associazioni sportive di cui agli artt. 143 e 148, TUIR; l’indennità di preparazione e formazione degli atleti, di cui all’art. 6, Legge n. 91/1981; - i corrispettivi per la cessione del diritto di utilizzazione degli atleti.
Le plusvalenze patrimoniali non sono tassate forfetariamente ai fini IRES, ma vanno a sommarsi al reddito così ottenuto. 
Superamento della soglia nell’anno - Può capitare che nel corso dell’anno l’ASD consegua, dall’attività commerciale, ricavi che superano il limite di € 250.000,00. In tale caso, l’art. 1, comma 2, Legge n. 398/1991, dispone che gli effetti dell’agevolazione cessino dal mese successivo a quello in cui in cui si verifica il superamento di detto limite. 
Con Risoluzione 7 novembre 2006, n. 123, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il venir meno dei requisiti necessari per l’applicazione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/1991, determina l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i requisiti. Dunque, in caso di superamento, nel corso del periodo d’imposta, del limite di € 250.000,00, devono individuarsi due distinti periodi soggetti a distinti regimi tributari:
- dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui si è verificato il superamento del limite, la determinazione del reddito imponibile, l’IVA e gli adempimenti sono posti in essere secondo le disposizioni agevolative della Legge n. 398/1991;
- dal mese successivo al superamento del limite, fino alla fine del periodo d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e degli adempimenti contabili, devono applicarsi le regole ordinarie.
Fonte: Redazione Fiscal Focus