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lunedì 5 marzo 2018

Terzo settore, riforma in 42 passi

fonte Valentina MELIS - ILSOLE24ORE
Un cantiere ancora aperto, con una serie di novità rilevanti che dispiegheranno i propri effetti, nei prossimi anni, sulla organizzazione e sull’azione di oltre 300mila enti non profit. Nell’immediato, ci sono sul piatto 190 milioni per finanziare le agevolazioni fiscali, le attività di interesse generale degli enti, il nuovo Registro unico del terzo settore, e 200 milioni destinati ai crediti agevolati per le imprese sociali.

è il bilancio “parziale” della riforma del non profit italiano, all’indomani dell’entrata in vigore, il 3 agosto, del nuovo Codice unico (Dlgs 117/2017) che raduna le disposizioni fiscali per gli enti non lucrativi e riscrive le regole per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Il 18 e il 19 luglio erano già stati pubblicati in Gazzetta i due decreti legislativi di riordino del cinque per mille (Dlgs 111/2017) e dell’impresa sociale (Dlgs 112/2017). L’attuazione completa della riforma è affidata però ad altri passaggi non secondari: servono infatti 42 atti, fra provvedimenti dei ministeri e autorizzazioni dell’Unione europea, per tradurre in pratica le nuove disposizioni.
Sono soggetti, ad esempio, al via libera della Ue il nuovo regime forfettario degli enti del terzo settore non commerciali, e la disciplina fiscale di favore per le imprese sociali. «Confido che l’autorizzazione europea arrivi entro fine anno - sottolinea il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Luigi Bobba - in modo che dal 2018 entri a regime l’impianto delle nuove agevolazioni fiscali. Già da novembre - aggiunge - si potranno presentare le domande per accedere ai 200 milioni stanziati dal ministero dello Sviluppo economico per i finanziamenti agevolati alle imprese sociali, ai quali si aggiunge una quota di 23 milioni per finanziamenti a fondo perduto».
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono già definirsi a pieno titolo enti del terzo settore, anche se non è ancora operativo il nuovo Registro unico. Una delle norme transitorie del Codice prevede infatti che il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto se gli enti sono iscritti a uno dei registri nazionali, regionali o provinciali già esistenti.
Le organizzazioni hanno ora 18 mesi di tempo (quindi fino a febbraio 2019) per adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge, arrivando con le carte in regola all’iscrizione nel Registro unico. Il Registro avrà diverse sezioni, per ciascuna categoria, alle quali gli enti potranno iscriversi per accedere alla normativa fiscale di favore prevista dal Codice, alle agevolazioni per le donazioni e al riparto del cinque per mille dell’Irpef. Iscriversi non è un obbligo, ma restare fuori comporta l’esclusione da un’ampio ventaglio di bonus. Senza contare che diverse disposizioni di favore del Tuir applicate fino a oggi sono abrogate con l’entrata in vigore del Codice.
E se le Onlus, finora, dovevano per quasi tutte le attività avere tra i propri beneficiari soprattutto i «soggetti svantaggiati», oggi, in base al Codice unico, questo requisito non è più richiesto. L’aumento delle detrazioni fiscali dal 26% al 30 % per le donazioni agli enti del terzo settore, il social bonus per chi dona agli enti che recuperano immobili pubblici inutilizzati e le disposizioni di favore su imposte indirette e tributi locali entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
Tutto il resto della fiscalità di vantaggio, dal nuovo concetto di non commercialità per finire ai regimi forfettari generali per le attività commerciali e quelli particolari di Odv e Aps, dovranno attendere l’autorizzazione della Ue e l’operatività del Registro unico.
«La riforma rappresenta un importante passo avanti - sottolinea Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del terzo settore, che ha avviato un tavolo operativo con il ministero del Lavoro per i decreti mancanti - ma ora ci attende una parte di lavoro importante quanto quella appena finita».