
martedì 6 marzo 2018
Codice Terzo settore, ecco come sarĂ  regolato il periodo transitorio
      Arrivano le prime indicazioni  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’applicazione nel  periodo transitorio delle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore (CTS)  rivolte in particolare alle Regioni che saranno chiamate a rendere operativo il  Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUN). 
    Il documento è disponibile sul
 sito internet del Ministero e  fornisce alcuni preliminari chiarimenti riferiti alle organizzazioni di  volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) per i quali  sono già operativi  i registri nazionali e/o locali.    Le Onlus, infatti, dovranno  attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate cui spetta la gestione  della rispettiva anagrafe. 
Il Ministero ricorda prima di  tutto che fino all’entrata in funzione del RUN, l’iscrizione  agli attuali registri continuerà ad  essere regolata dalle vigenti disposizioni normative.  Questo significa che in caso di costituzione di un nuovo ente, ai fini dell’iscrizione  nel registro APS e ODV nel periodo transitorio, si dovranno seguire le regole  vigenti prima dell’entrata in vigore del codice (agosto 2017). Pur in mancanza  di indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle entrate questo stesso  criterio varrà, molto  verosimilmente, anche per tutti quegli enti che vorranno procedere all’iscrizione  presso l’anagrafe delle ONLUS.    
Per verificare la sussistenza  dei requisiti utili per l’iscrizione nel nuovo registro le Regioni in questa  fase dovranno seguire due diverse impostazioni tenendo conto della data di  costituzione degli enti. 
Quelli già costituiti al 3 agosto 2017 (data  di entrata in vigore del Cts) avranno a disposizione 18  mesi di tempo per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina.  Pertanto, in questo periodo, la domanda di iscrizione all’istituendo RUN non  potrà essere rigettata in caso di  difformità con le  norme del Codice, almeno fino alla fine di febbraio del 2019. I nuovi enti,  invece, dovranno adeguarsi da subito alle norme del codice ed in particolare  alle disposizioni applicabili in via diretta ed immediata, a prescindere dalla  operatività del  Registro.  
  Ad esempio in mancanza di quest’ultimo  non sarà richiesto  il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riguardanti l’ente  (si pensi alla denominazione dell’ente, forma giuridica, sede legale, oggetto  dell’attività di  interesse generale etc..) o del deposito dei bilanci e dei rendiconti, inclusi  quelli riguardanti le raccolte fondi. Inoltre non potrà essere utilizzata la procedura semplificata per  l’acquisizione della personalità giuridica  dal momento che è collegata all’iscrizione nel Registro ( art. 22 CTS).  
  Alcune disposizioni invece  entrano in vigore immediatamente e richiedono specifici requisiti che dovranno  essere previsti obbligatoriamente fin dal momento della costituzione dell’ente,  come il numero minimo di soci (almeno sette) e la forma giuridica di  associazione riconosciuta o non riconosciuta, richiesta espressamente dal  Codice per l’iscrizione nella sezione ODV e APS del Registro Unico (artt. 32 e  35). Dal momento che si tratta di elementi immodificabili in caso di  inosservanza di queste disposizioni gli enti non potranno sanare la violazione,  con impossibilità di  accedere al Registro.    
Per  tutti gli ETS scatta l’obbligo del bilancio di esercizio, che  andrà redatto in forma ordinaria o  semplificata a seconda delle dimensioni, indipendentemente dal deposito presso  il RUN. Va detto che in realtà la  modulistica necessaria non è ancora pronta (servirà un intervento del Ministero del lavoro), ma,  come chiarito nel documento, questa mancanza “non esonera gli enti da tale  adempimento”. Quest’ultimo cambia a seconda dell’ammontare complessivo delle entrate  dell’ente.    Se al di sotto dei 220mila euro  sarà sufficiente presentare un  prospetto semplificato sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.  Superato questo limite invece è richiesto un vero e proprio bilancio di  esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla  relazione di missione con cui l’ente dovrà illustrare  l’andamento economico e finanziario. Il 1° gennaio 2019 sarà invece la data a partire dalla quale gli enti  con entrate superiori a 100mila euro dovranno pubblicare sul proprio sito  internet l’ammontare dei corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti  degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.    
Resta  invece ancora facoltativo l’obbligo di adozione del bilancio sociale per  gli enti di maggiori dimensioni (con entrate superiori ad un milione di euro)  che, in attesa delle linee guida previste dall’art. 14 del Cts manca ancora  delle indicazioni necessarie. 
         Da ultimo, 
bisognerà prestare attenzione anche alla corretta denominazione gli  enti. Odv e Aps potranno ancora utilizzare i vecchi acronimi per l’iscrizione  nei rispettivi registri. Per  qualificarsi come Ets, invece, dovrà attendersi  l’attivazione del Registro Unico nazionale, in un’ottica  di trasparenza specie nei rapporti con i terzi legati, in particolare, ai  maggiori vantaggi per chi dona a favore degli Enti del terzo settore.