Normativa

venerdì 15 maggio 2015

Erogazioni alle Onlus: aumentano deduzioni e detrazioni

A partire dal 1° gennaio 2015 è aumentato l’importo massimo sul quale spetta la detrazione, pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Viene adeguato a 30.000 euro anche l’importo massimo deducibile a fini IRES. La detrazione d’imposta sulle erogazioni liberali alle Onlus (Art.15 c.1.1) – Fino al 31 dicembre 2014, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono scegliere di fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 26% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro
Con il Decreto di Stabilità, all’art. 15, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» con: «per importo non superiore a 30.000 euro annui». Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. è necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. 
Chi effettua una liberalità in denaro a una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo. In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente. 
La deduzione delle erogazioni delle imprese (Art.100 c.2] lettera h] D.P.R. 917/86 Oneri di utilità sociale) - In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre (fino al 31 dicembre 2014) dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. 
Con il Decreto di Stabilità, all’art. 100, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro annui» con: «per importo non superiore a 30.000 euro». Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni. Inoltre, le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa. Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

Fonte: Redazione Fiscal Focus