Normativa

venerdì 15 maggio 2015

Rateazioni: sanatoria per le ASD

Nuovo piano di rateazione per le ASD decadute dalla rateizzazione degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento Il comma 710 della Legge di stabilità 2015 prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione degli avvisi bonari, possono chiedere, entro sei mesi dalla data del 1° gennaio 2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute. Tale possibilità è estesa anche agli importi dovuti a seguito di avvisi di accertamento, accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali.  La sanatoria - Le associazioni sportive dilettantistiche potranno quindi beneficiare di questa particolare forma di “sanatoria”:  - nel caso in cui siano decadute dalla rateazione di un avviso bonario. Come noto, è infatti possibile rateizzare gli importi dovuti a seguito di controllo automatico (articoli 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972) e controllo formale (articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/1973). Più precisamente, il contribuente può chiedere di rateizzare le somme in un numero massimo di 6 rate trimestrali (per importi fino a 5.000 euro) o 20 rate trimestrali, se l’importo da pagare è superiore a 5.000 euro. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l’importo residuo dovuto è iscritto a ruolo; - nel caso in cui siano decadute dalla rateazione di un avviso di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, o da un rateazione degli importi dovuti a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali(sempre per gli stessi tributi). Non potranno invece beneficiare della sanatoria le associazioni che siano decadute dalla rateazione di avvisi di accertamento relativi a imposte diverse da quelle richiamate.  Il fatto che la norma parli di associazioni “che siano decadute” dal beneficio della rateazione lascia pensare che la sanatoria sia riservata a tutti quegli enti che hanno pagato nei termini almeno la prima rata, mentre non può considerarsi ricompreso nella fattispecie in esame il caso dell’associazione che sia decaduta perché non abbia versato la prima rata degli importi dovuti entro i termini previsti. è inoltre da sottolineare come la norma espressamente chiarisca che la decadenza deve essere intervenuta entro il 31 ottobre 2014: nessun beneficio, quindi, per le associazioni che siano decadute dopo suddetto termine finale. Infine, alcun riferimento è presente nella norma in merito agli importi iscritti a ruolo presso l’Agente della riscossione. Ecco perché deve ritenersi che, se l’associazione è decaduta da una rateazione Equitalia, non potrà richiedere un nuovo piano di rateazione.
Fonte: Redazione Fiscal Focus