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mercoledì 17 giugno 2015

Lavoro accessorio. Il limite economico supera quota 5mila

Elevato il tetto economico per i prestatori di lavoro occasionale: l’importo passa da 5.000 e 7.000 euro. Il lavoro occasionale si liberalizza sempre di più. Infatti, come previsto dallo schema di decreto legislativo sul riordino dei contratti di lavoro, che ha ottenuto la scorsa settimana il via definitivo dal Governo per la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il limite economico per i prestatori di lavoro occasionale è stato elevato da 5.000 a 7.000 euro nel corso di un anno civile, restando comunque nei limiti della no-tax area. Quindi, l’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata INPS, con il conseguente onere contributivo, scatta ora solo al superamento di quest’ultimo valore (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). Inoltre, fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Sul punto, vale la pena precisare che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. A tal fine, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Le novità sono contenute nel Decreto Legislativo che verrà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la conseguente entrata in vigore dal giorno successivo. 
Riforma Fornero – A tal proposito, è bene ricordare che l’istituto del lavoro accessorio è stato già in precedenza rivisitato dalla Riforma Fornero (art. 1, co. 32 e 33 della L. n. 92/2012), la quale ha introdotto importanti novità proprio in merito ai compensi massimi percepibili da ciascun prestatore. Infatti, è stato previsto che tale limite non può superare i 5.000 euro (limite ora elevato a 7.000 euro) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente. La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. 
Tracciabilità voucher – Altra importante novità riguarda la tracciabilità dei voucher per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall'altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.
Voucher agricoli – La nuova disciplina sui voucher si applica anche in agricoltura:
  • alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
  • alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, co. 6, del decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Fonte: Redazione Fiscal Focus