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mercoledì 28 febbraio 2018

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PA 2017 SUL SITO

Legge 4 agosto 2017 n.124 c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017).

La legge in oggetto all’art.1 co. 125 ha esteso “a decorrere dall’anno 2018” l’obbligo anche per “associazioni, onlus e fondazioni” di comunicare “entro il 28/02 di ogni anno” tramite il proprio sito i contributi ricevuti da PA, pena la restituzione delle somme. Il Forum Nazionale del Terzo Settore, si è prontamente attivato, ritenendo tale norma del tutto scoordinata rispetto alla complessiva Riforma del Terzo Settore (D Lgs 117/17 Codice del Terzo settore) in corso di attuazione, che a sua volta prevede specifici meccanismi di trasparenza, palesemente confliggenti con le previsioni della norma sopra indicata. Lo stesso Forum ha inoltrato delle note di interpello al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ma al momento non è stato fornito riscontro alcuno ed anche gli articoli apparsi sulle varie testate giornalistiche testimoniano di una situazione di non chiara interpretazione applicativa. Per tale motivo il Forum consiglia, di assumere un profilo di prudenza e pertanto predisporsi per adempiere, comunque, a tale obbligo normativo entro la prevista scadenza del 28 febbraio p.v. In buona sostanza si tratterà di rilevare da parte di ognuno di Voi tutti “le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti/rilevati nel corso dell’anno 2017 da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici di qualsiasi natura e specie. Tale rilevazione, riportata in un apposito prospetto, dovrà essere pubblicata sul Vostro sito in un’apposita sezione, appunto entro il 28 febbraio 2018, pena la restituzione di tutti i contributi ricevuti. Si precisa che nel suddetto prospetto andranno inseriti solo gli importi superiori a 10 mila euro, rilevati e/o ricevuti nel corso dell’anno 2017 da parte delle PA. Purtroppo stante l’incertezza non siamo in grado di indicarVi quali siano gli elementi da prendere a riferimento, ma proprio per il principio di prudenza, Vi invitiamo ad indicare tutto quanto, niente escluso, a qualsiasi titolo da Voi ricevuto, anche sotto forma di vantaggi indiretti (es. comodato, diritto di superficie) ancorché, in tal caso, privi del corrispondente valore economico, ove non rilevabile.