Frequently asked questions

A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?
A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?
La partita IVA è necessaria se l'associazione intende svolgere un qualsiasi tipo di attività commerciale, sia essa occasionale o abituale, per il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" .
Non è necessaria per alcune attività escluse dal campo di applicazione dell'imposta:

1 - tutti gli enti non commerciali: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (che sono esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito: vedi anche alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi? e al c. 2 art.2 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460);
2 - associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole descritte alla FAQ "Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?" attività istituzionali effettuate a pagamento nei confronti degli associati (che non concorrono neanche al reddito);
3 - associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole descritte alla FAQ "Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?" cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (che non concorrono neanche al reddito);
4 - solo le onlus: le operazioni pubblicitarie svolte a beneficio dell'associazione.

Come si ottiene l'attribuzione del numero di partita IVA: presentare il modulo AA7/7 presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Per le organizzazioni di volontariato, la circolare n. 217/E del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:
1 - tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle O.d.V. sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
2 - l'acquisto di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso che lo stesso Ministero, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, aveva definito come escluso dal campo di applicazione IVA è invece sottoposto all'IVA come qualsiasi altro acquisto.

Per le onlus, le agevolazioni (comprese quelle che prevedono l'esenzione dell'IVA) spetteranno con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 11 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (vedi FAQ Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione OdV, ONLUS, APS?).
A cosa serve registrare statuto o atto costitutivo presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate?
A cosa serve registrare statuto o atto costitutivo presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate?
In primo luogo, secondo l'art. 2704 del Codice Civile la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) - che, come scritto negli artt. precedenti, può essere imposta a terzi, mentre ai firmatari solo finché essi ammettono la loro firma - non ha nessuna possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come data la data di registrazione. Nel caso di una associazione la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto per vincolare i soci (per quello servirebbe l'autentica della firma) ma piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo dell'associazione. In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.
In terzo luogo, la forma dell'atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata è indispensabile per ottenere le agevolazioni previste per le ONLUS. Per registrare ciascun atto servono almeno 2 copie, 2 marche da bollo da 11 EURO e 168 EURO di imposta di registro (cfr. il D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"). Una copia la tiene l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e l'altra, bollata e registrata, viene restituita all'associazione.
I fogli su cui scrivere l'atto DEVONO essere fogli formato protocollo (A3 piegato a metà) di 4 pagine, ogni pagina DEVE avere 25 righe, e in ogni riga DEVONO stare tot sillabe, i margini non devono essere superati ecc. Nell'era del computer e delle stampanti, gli ufficiali giudiziari si regolano facendo pagare una marca da bollo ogni 4 pagine A4 (cioè per 5 pagine servono 2 marche da bollo), e verificando a occhio che i margini siano più o meno giusti e che il carattere non sia troppo piccolo. Alcune persone si sono viste rifiutare il foglio perché andava riscritto con carattere più largo.
OdV: Per le Organizzazioni di Volontariato Esse, in virtù dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266, sono esenti sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (Circolare del Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992 n. 3). Inoltre le ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in virtù del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, pagano sempre la quota fissa di 168,00 EURO per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo (N.B.: per evitare il bollo è però necessario che all'inizio o alla fine dell'atto sia esplicitamente scritto "atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).
Per usufruire del regime agevolativo previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione dovrà iscriversi all'anagrafe unica delle onlus, inviando (come piego raccomandato) alla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione (scritta sull'apposito modulo) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. In seguito, la onlus potrà ottenere dalla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate un certificato di iscrizione che consente di ottenere varie agevolazioni (p.es. l'esenzione dalle imposte di bollo sul conto corrente bancario, ecc.).
È possibile promuovere progetti di alternanza scuola - lavoro per enti di Terzo Settore?
È possibile promuovere progetti di alternanza scuola - lavoro per enti di Terzo Settore?
Dalla L. 107/2015, l'opportunità di accogliere studenti in stage anche nelle organizzazioni non profit: il Forum regionale del Terzo settore e il CSV Marche si offrono come partner degli istituti scolastici, proponendo un progetto per l'accoglienza di studenti in alternanza scuola-lavoro presso le organizzazioni del Terzo Settore. Con l'entrata in vigore della riforma della scuola L. 107/2015, (cosiddetta "La buona scuola"), l'alternanza scuola-lavoro diventa un elemento strutturale dell'offerta formativa, con la possibilità di ospitare i ragazzi non solo presso attività produttive e commerciali, ma anche presso enti pubblici e privati che si occupano di attività socio-assistenziali, del patrimonio artistico, culturale ed ambientale e di promozione sportiva. L'esperienza di alternanza svolta all'interno di organizzazioni non profit può rappresentare un'occasione preziosa e significativa rispetto alla crescita umana e alla preparazione professionale, per la forte componente valoriale che caratterizza il Terzo Settore. Lo stage consentirà agli studenti di sperimentare in prima persona competenze tecniche e trasversali: permetterà di misurarsi con la capacità di lavorare in gruppo, la gestione dei ruoli e delle posizioni organizzative, l'empatia, ecc. Il percorso darà inoltre ai ragazzi la possibilità di conoscere le realtà associative, i bisogni del territorio a cui rispondono, le soluzioni attivate. D'altro lato, per il mondo dell'associazionismo e della cooperazione si apriranno interessanti prospettive di incontro e accoglienza di giovani per lo stage, durante il quale far sviluppare le competenze richieste, ma anche trasmettere l'importante bagaglio valoriale e motivazionale che sta alla base del proprio modo di lavorare.
Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?
Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?
Come abbiamo detto, se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata. La scrittura privata, secondo il Codice Civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all'atto pubblico, che prevede l'autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell'atto con la legge) e la registrazione. La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio costa intorno ai 300 EURO. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.
Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?
Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?
L'associazione, diventando una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) o una Organizzazione di Volontariato o una APS (Associazione di Promozione Sociale), può approfittare di numerose facilitazioni di tipo economico e fiscale, ottenere più facilmente contributi, partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e dagli Enti Locali. Tuttavia le ONLUS e le Organizzazioni di Volontariato devono caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale, oltre a rispettare vari requisiti:

ONLUS
  • Le caratteristiche sono indicate nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e altre informazioni sono sul sito dell'Agenzia per le onlus.
  • L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi esclusivamente in uno o più dei seguenti settori:
    1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
    2. assistenza sanitaria (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    3. beneficenza;
    4. istruzione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    5. formazione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    6. sport dilettantistico (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
    8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
    9. promozione della cultura e dell'arte (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    10. tutela dei diritti civili nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere;
    11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svoolgono direttamente, in ambito e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
  • L'associazione non può svolgere altre attività se non quelle "direttamente connesse" con le precedenti, il che significa che le attività nei settori diretti verso le persone disagiate possono essere a beneficio di chiunque, mentre le attività nei settori della tutela dell'ambiente oppure delle cose d'interesse artistico e storico devono essere accessorie per natura a quelle istituzionali (ad esempio, la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore); le attività direttamente connesse non devono però prevalere su quelle istituzionali, e i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
  • Lo statuto o l'atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
  • Entro 30 giorni dall'inizio delle attività occorre iscriversi all'anagrafe unica delle ONLUS inviando alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, allegando copia dello statuto o dell'atto costitutivo oppure una dichiarazione sostitutiva delle attività svolte e il possesso dei requisiti previsti per le onlus. Altre informazioni sono nella guida redatta dall'Agenzia delle Entrate.
Organizzazione di volontariato
  • Le modalità sono indicate nella legge regionale che ha recepito le "direttive" della legge 11 agosto 1991 n. 266, o nelle successive delibere. E' comunque necessario essere costituiti in forma scritta; alcune Regioni chiedono che l'associazione sia costituita da almeno un anno.
  • L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi per fini di solidarietà sociale, che p. es. la Regione Lazio riconosce esclusivamente nei seguenti settori:
    1. tutela della salute;
    2. eliminazione delle afflizioni fisiche e psicologiche;
    3. affrancazione dalla solitudine dell'emarginazione e dell'abbandono;
    4. riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale;
    5. affermazione della consapevolezza e del rispetto della dignità umana nonché dei diritti dell'uomo e degli esseri viventi;
    6. protezione e valorizzazione dell'ambiente, considerato sia come habitat naturale che come sede istituzionale del consorzio civile, e dei beni culturali.
  • L'associazione deve essere composta da soci le cui attività devono essere obbligatoriamente personali, volontarie e gratuite. I soci che svolgono attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
  • L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta.
  • Nella Regione Lazio (numerose informazioni sono nel sito del Centro Servizi Volontariato del Lazio) occorre che il Presidente si rechi in Regione portando sia lo statuto scritto (in forma privata o pubblica e coerente con la legge regionale del volontariato, che nel Lazio ricalca la legge nazionale) sia la fotocopia dell'assicurazione di tutti gli aderenti (malattie, infortuni e RC, tuttavia per le associazioni culturali o ambientaliste l'assicurazione per le malattie non è richiesta), riempia un modulo e compili la domanda di iscrizione. Altre regioni consentono che l'assicurazione avvenga anche ad iscrizione avvenuta.
  • Alcune regioni chiedono almeno 5 soci per iscrivere l'associazione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.
  • Le organizzazioni di volontariato, regolarmente iscritte negli appositi registri regionali, sono considerate ONLUS di diritto e quindi possono beneficiare anche delle relative norme agevolative senza dover rispettare i numerosi requisiti richiesti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
  • Invito chiunque a raccontare la propria esperienza.
APS
  • Questa tipologia di associazione è introdotta con la legge 7 dicembre 2000 n. 383, mentre norme particolari possono essere introdotte dalle leggi regionali che recepiscono le "direttive" della legge nazionale; comunque, le associazioni devono:
    • essere costituite con atto scritto, nel quale sia indicata la sede legale;
    • prevedere uno statuto che risponda ai requisiti della legge;
    • operare in modo tale che le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei soci per il perseguimento dei fini istituzionali prevalgano sulle altre attività
  • Le modalità di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono indicate nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471, secondo il quale l'associazione deve:
    • essere costituita ed operante da almeno 1 anno;
    • operare in almeno 5 regioni e 20 province del territorio italiano;
    • presentare domanda di iscrizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili; la domanda deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere: atto costitutivo e statuto, indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione, nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri rappresentanti, relazione sintetica della fisionomia istituzionale.
  • L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte dei soci stessi, in casi di particolare necessità.
Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?
Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?
Questa denominazione è stata introdotta dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.
Il nome viene attribuito a quelle organizzazioni (associazioni, club, comitati...) in cui tutti i soci «prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito». In questo caso non può essere pagato alcun compenso ai soci ad esclusione di un rimborso delle spese che deve però sottostare a determinati parametri (vedi alla FAQ relativa alle retribuzioni dei collaboratori).
Condizione necessaria e sufficiente per definirsi "Organizzazione di Volontariato" è che esistano i requisiti indicati in dettaglio all'art.3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (gratuità prestazioni degli aderenti bla bla..). Ma affinché questa organizzazione possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge è necessario che si iscriva nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato (vedi p. es. le istruzioni per l'iscrizione nel registro della Regione Lazio); una volta ottenuta l'iscrizione sarà possibile usufruire delle agevolazioni indicate dalla legge agli art. 7 e 8 (ad es. se si è iscritti da più di un anno, si può accedere ai fondi che le varie Amministrazioni destinano alle Organizzazioni di Volontariato). 
Il TAR della Sicilia, con sentenza sez. III del 23 aprile 2002 n. 693, ha stabilito che le persone giuridiche non possono essere socie di una organizzazione di volontariato (vedi la massima trascritta nel sito del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo ), perché la loro presenza contrasta con il funzionamento basato sulle prestazioni "personali" dei soci.
Cos'è un "Ente non Commerciale"?
Cos'è un "Ente non Commerciale"?
Non esiste nel codice civile la definizione di ente non commerciale, che è una classificazione introdotta ai fini fiscali; perciò sono diverse le figure del codice civile che possono rientrare nella classificazione di ente non commerciale: le associazioni, le fondazioni, i comitati. Anche circoli, pro loco, cooperative sociali, IPAB, società di mutuo soccorso, patronati e altre figure introdotte dalla legislazione italiana confluiscono nella classificazione di ente non commerciale: questa denominazione vuole sottolineare che l'attività principale non deve essere un'attività commerciale. Naturalmente questo non significa che non sia possibile esercitare attività commerciale, seppure in modo non prevalente rispetto all'attività istituzionale non commerciale.
Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?
Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?
Non esiste una definizione di associazione culturale dal punto di vista giuridico, e questa tipologia non viene menzionata dal Codice Civile, anche se siamo sicuramente nel campo delle associazioni senza scopo di lucro. 
Di associazioni culturali ne parlano invece le varie normative che disciplinano le associazioni dal punto di vista fiscale. Secondo il c. 3 art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e il c. 4 art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" , le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non sono considerate commerciali né ai fini dell'IVA né ai fini dell'IRES.
Tranne per le associazioni religiose, per tutte le altre tipologie di associazione questo beneficio fiscale vale a patto che lo statuto:

- sia scritto nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata;
- proibisca di distribuire utili anche in modo indiretto;
- preveda l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità
- preveda il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni;
- escluda espressamente la figura del socio temporaneo;
- preveda la redazione del bilancio;
- preveda l'eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione e esclusione dei soci;
- preveda l'intrasmissibilità (tranne in caso di morte) e non rivalutabilità della quota associativa.

Un altro beneficio per questo tipo di associazioni è che non sono considerate commerciali né ai fini dell'IVA né ai fini dell'IRES le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Deve pagare le tasse? Quali? E come?
Deve pagare le tasse? Quali? E come?
Deve pagare l'IRES? Sì (cfr. lett. c c. 1 art. 87 Testo Unico in materia di imposte sui redditi), se riceve un reddito imponibile (37% DPR 917/86 artt. 89;91; previste riduzioni per alcuni Enti solo se Persone Giuridiche DPR 601/73 art. 6) e se non gode delle agevolazioni riservate alle ONG, OdV, ONLUS
Schematicamente:
  • formano Reddito imponibile (sono tassate) [TUIR: DPR 917/86 art.111]
    • Reddito d'impresa - le attività commerciali e produttive (per capire cosa sia attività commerciale riferirsi alla FAQ Cos'è considerato attività commerciale?);
    • Redditi Fondiari - dei fabbricati (ILOR esclusa - DL 504/92);
    • Redditi di capitale - tranne CC bancari e postali e Titoli di Stato DPR 601/73 artt26;31;
    • Redditi Diversi - cfr. DPR 917/86 art. 81
  • non formano imponibile (non sono tassate)
    • le quote associative
    • i contributi raccolti
    • le donazioni
    • i proventi delle attività non considerate commerciali (cfr risposta 22 per identificare quali esse siano)
                                                              
Nel caso delle ONLUS il regime agevolativo previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 si applica fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata la comunicazione (vedi alla FAQ Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto. 
Inoltre le attività istituzionali svolte dalle ONLUS non costituiscono esercizio di attività commerciali. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione. Non devono essere dichiarati i redditi di capitale, che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Pertanto, le ONLUS sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di redditi fondiari e di redditi diversi.
Deve pagare l'IVA? Sì. L'IVA a debito deve essere versata mensilmente mediante modello F24 entro il giorno sedici del mese successivo, con possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi o IVA o del sostituto d'imposta.
Deve pagare l'IRAP? Sì, perché l'IRAP colpisce tutti gli enti non commerciali, anche quelli che non svolgono neanche occasionalmente attività commerciali! Le associazioni dovranno pagare, per quanto riguarda le attività istituzionali, il 4,25% su tutte le retribuzioni per il personale dipendente o per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui compensi per collaborazione coordinata e continuativa e sui compensi per attività occasionali di lavoro autonomo; per le attività commerciali dovrà essere svolto un calcolo diverso.
Come? 
Le associazioni che praticano attività commerciali sono obbligate, per legge, a tenere una contabilità separata per le attività istituzionali (non tassate) e per quelle commerciali (tassate); inoltre molte associazioni che svolgono attività commerciale in modo abituale si appoggiano ad un commercialista. Chi volesse fare da sè, deve affrontare la compilazione del modello UNICO (relativo agli Enti Non Commerciali). 
Il modulo è reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate
L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale.
E' possibile ottenere il codice fiscale anche senza aver registrato lo statuto o l'atto costitutivo.
Avere il codice fiscale non significa essere una persona giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il codice fiscale è indispensabile per:
1 - registrare statuto e/o atto costitutivo;
2 - acquistare beni con fattura;
3 - intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
4 - stipulare contratti di locazione;
5 - richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
6 - erogare compensi;
7 - versare ritenute d'acconto;
8 - compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. CUD ecc.);
9 - percepire dividendi;
10 - esercitare attività commerciali occasionali o abituali;
11 - sfruttare la clausola prevista dal secondo periodo del I comma dell'art. 143 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività commerciali, non fai l'UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere il codice fiscale.

Se non fai nulla di tutto ciò il codice fiscale puoi anche non chiederlo. 
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