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mercoledì 28 febbraio 2018
EROGAZIONI LIBERALI ONLUS - COMUNICAZIONE ENTRO IL 28/02/2018
      Erogazioni liberali alle  Onlus: comunicazione entro il 28 febbraio         di 
Guido Martinelli e Marta Saccaro         Il mese di febbraio porta, inaspettato, un  nuovo adempimento: la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati  relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili  eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche.    L’onere, che deriva dalla necessità dell’Agenzia delle  Entrate di acquisire il maggior numero di informazioni utili per predisporre la  dichiarazione precompilata, è stato fissato dal D.M. 30 gennaio 2018, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio scorso.    Destinatari dell’adempimento sono i soggetti  che hanno ricevuto le liberalità e cioè:        •       le Onlus;        •       le associazioni di  promozione sociale;        •       le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo  statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni  di interesse artistico, storico e paesaggistico;        •       le fondazioni  e associazioni riconosciute, con scopo  statutario lo svolgimento o la promozione di ricerca  scientifica, individuate con DPCM.         Attenzione, però: l’adempimento, sia per  quest’anno sia – se non cambiano le cose – per il 2018 e il 2019, è facoltativo (diventerà obbligatorio  verosimilmente solo dal 2020).    Quindi  non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza.    D’altra  parte, allo stato attuale risulta alquanto complicato ottemperare alla  previsione dal momento che, come si legge nell’articolo 2 del provvedimento, la  comunicazione telematica deve avvenire secondo modalità tecniche da stabilire  con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  (che ad oggi non è stato ancora pubblicato).    E’  quindi presumibile che, almeno per quest’anno, sarà veramente  esiguo il numero di soggetti che, una volta ricevute le debite  istruzioni su come effettuare la trasmissione, si attiverà per la segnalazione,  considerato anche che una proroga della  scadenza del 28 febbraio non sembra compatibile con le esigenze di predisposizione  della dichiarazione precompilata.    Se  tutto questo è vero, rimane però la perplessità in relazione alle modalità secondo  cui l’adempimento è stato posto.    Ce n’era  veramente bisogno? Era necessario impiegare tempo  e risorse pubbliche – e mettere in allarme  gli amministrativi delle organizzazioni non profit ed i loro consulenti – per  costruire un’architettura di cui pochissimi, almeno quest’anno, beneficeranno?    Per  completezza, ricordiamo che se è vero che non ci sono sanzioni per chi non  trasmette i dati è però anche vero che, analogamente alle altre fattispecie di  invio dei dati utili per il modello reddituale, è disposta una multa in caso di comunicazioni che determinino un’indebita  fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.  Tanto per invogliare ancora di più alla trasmissione!         I dati da comunicare  sono relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale o  con altri sistemi di pagamento certificati, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.                     Il decreto non specifica di quali “dati”  si debba trattare ma poiché sono elementi che vanno  a finire nella dichiarazione precompilata è presumibile  che debba essere indicato anche il codice fiscale  di colui che ha effettuato la donazione (dato notoriamente non rinvenibile dalla contabile del bonifico!).  Per non lasciare nulla al caso il decreto si preoccupa di ricordare che vanno  poi comunicate anche le liberalità  “restituite”.    E’ invece importante la precisazione posta al  comma 2 dell’articolo  1 del provvedimento, in base alla  quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle erogazioni eseguite nei  confronti di Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di  volontariato si applicano le nuove diposizioni in  materia di erogazioni liberali disposte dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017.    A partire da quest’anno si rende quindi  applicabile una detrazione, in misura pari al  30% dell’IRPEF, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore  dei richiamati soggetti, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta  non superiore a 30.000 euro.    La detrazione è elevata  al 35% se l’erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato.    Il beneficio è consentito, per le erogazioni  liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici  postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997.    L’articolo 83, comma  2, D.lgs.117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”) prevede che le liberalità in denaro o in natura  erogate a favore dei soggetti sopra richiamati, da persone fisiche, enti e  società sono deducibili dal reddito complessivo  netto del soggetto erogatore nel limite del 10%  del reddito complessivo dichiarato.    Le nuove agevolazioni sono quindi sicuramente  più favorevoli rispetto alle precedenti e, in  attesa della piena operatività della riforma del Terzo  settore, si applicano in via transitoria alle  richiamate tre categorie di soggetti che, si presume, entreranno nel gruppo  degli Enti di Terzo Settore.    La precisazione è forse superflua, dal  momento che era stata già prevista dall’articolo 104 del Codice del Terzo  Settore ma è opportuno ricordarla  qualora ce ne fosse ancora bisogno in questi tempi “di mezzo”, quando la  riforma è finita ma la sua attuazione non è ancora cominciata.