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venerdì 15 maggio 2015

ONLUS: può svolgere attività connesse

R.M. 10/E/2015 Premessa - Con la Risoluzione 10/E del 23.01.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la qualifica di ONLUS non viene qualora la stessa svolga attività direttamente connesse, a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.  Il caso - Nel documento di prassi in commento, la Fondazione ALFA ONLUS ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di mantenere la qualifica di ONLUS anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito della propria attività di consultorio - al fine di assicurare il completamento della terapia e così garantire il proficuo trattamento dell’utente - renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente. Tale bisogno, viene chiarito, nasce da una situazione concreta e dall’esigenza di non lasciare “a metà” i trattamenti terapeutici effettuati da professionisti come psicologi e psicoterapeutici, svolti presso i consultori familiari. Nel caso di specie, il consultorio, in caso di prestazioni rimborsabili insufficienti, prosegue la cura con ulteriori interventi, questa volta a pagamento, anche se le parcelle richieste sono decisamente più basse rispetto al valore di mercato.  La risposta dell’Agenzia - In risposta al quesito posto, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che la lettera c) dell’articolo 10, comma 1, de D. Lgs. n. 460 prevede, per le ONLUS, il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, “ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse”. Tali attività sono consentite a condizione che “non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione” (vedi articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 460 del 1997). Al riguardo, come precisato dalla circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la prevalenza va valutata tenendo conto di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad es. gli investimenti, l’impiego delle risorse materiali e umane e il numero delle prestazioni effettuate. In conclusione, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, si è dell’avviso che la Fondazione interpellante - pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di una terapia già in corso - non perda la qualifica di ONLUS.
Fonte: Redazione Fiscal Focus