L'Esperto Risponde

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venerdì 15 maggio 2015

Iva forfetizzata per le associazioni

Detrazione al 50% per chi opta per la L. 398/1991 Premessa – L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31 del 30.12.2014 ha chiarito che la nuova percentuale di detrazione forfetizzata del 50% per le prestazioni di sponsorizzazione introdotta dal Decreto semplificazioni fiscali si applica alle associazioni che hanno optato per la Legge n. 398 del 1991. Decreto semplificazioni - L’art. 29 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, rubricato “Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione”, modifica la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell’ambito del regime forfetario recato dall’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Il citato regime forfetario IVA stabilisce, in via generale, la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Per le cessioni e le concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a un terzo.  Ante modifica - Anteriormente alle modifica introdotta dall’art. 29 del decreto, una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al 10 per cento. La modifica normativa apportata dal citato art. 29, avendo eliminato, nella disposizione di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10 per cento, ha così ricondotto le medesime nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento. Ambito soggettivo - Tale modifica, intervenendo solo sulla disciplina della forfetizzazione per le prestazioni di sponsorizzazione, ha lasciato inalterate le altre previsioni contenute nell’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia relativamente ai soggetti destinatari del regime sia con riguardo alle diverse modalità applicative che tale regime presenta rispetto alle differenti categorie di soggetti beneficiari. Si ricorda, infatti, che il regime forfettario IVA di cui trattasi è riservato, per espressa previsione normativa, ai soggetti che organizzano attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972 ed è esteso, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 544 del 1999, anche agli enti che esercitano l’opzione per l’applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 398 del 1991.  Soggetti agevolati - In particolare, sono ammessi all’esercizio dell’opzione per le disposizioni di favore di cui alla Legge n. 398 del 1991, quindi in presenza di tale opzione, applicano il regime forfetario IVA, i seguenti soggetti: • le associazioni e le società sportive dilettantistiche (v. art. 1 della Legge n. 398 del 1991 e art. 90, comma 1, della Legge n. 289 del 2002); • le associazioni senza fini di lurco e pro loco (v. art. 9-bis del D.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66); • le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (v. art. 2, comma 31, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350).  Disciplina Iva - Ricordiamo infatti che il regime forfetario IVA presenta un differente ambito applicativo a seconda che lo stesso venga adottato dagli enti con opzione per le disposizioni di cui alla Legge n. 398 del 1991 ovvero dagli esercenti attività di intrattenimento.
Fonte: Redazione Fiscal Focus