
mercoledì 16 ottobre 2019
Ipotesi di organo di controllo nelle cooperative
Vede la luce nella legge di conversione del decreto
Sblocca-cantieri la soluzione di compromesso sulla revisione dei parametri per
la nomina degli organi di controllo interno nelle Srl, attualmente previsti dal
nuovo Codice della crisi di impresa. L’intervento correttivo opera
sostanzialmente il raddoppio dei parametri precedenti
contenuti nell’art. 2477 C.C. prevedendo l’obbligo di nomina dell’organo di
controllo (revisore legale, sindaco unico o collegio sindacale) se per due
esercizi consecutivi viene superato almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4
milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni
di euro;
- dipendenti occupati in media nell’esercizio, 20
unità.
Non subiscono modifiche tutte le altre condizioni
previste dal medesimo art. 2477 C.C. per la nomina obbligatoria dell’organo di
controllo nelle Srl, quali la redazione del bilancio consolidato,
il controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti e per le
sole società cooperative, l’emissione di strumenti finanziari non
partecipativi, previsione, quest’ultima, contenuta nell’art. 2543 C.C.
La modifica normativa è di particolare interesse per
tutte le società cooperative, quale che sia la loro disciplina di riferimento
(Spa o Srl), in forza della disposizione contenuta nell’art. 2543 che, per la
nomina obbligatoria dell’organo di controllo, rinvia ai casi e ai parametri
previsti dall’art. 2477. Tuttavia, la formulazione dell’art. 2543 ha da sempre
sollevato dubbi interpretativi circa il coordinamento con la disciplina delle
Srl.
Una prima questione ha riguardato la possibilità di
prevedere anche nelle cooperative Srl la nomina di un sindaco unico,
considerato che l’art. 2543 C.C. cita espressamente il “collegio sindacale”
e non un generico organo di controllo. A tale riguardo il Consiglio Nazionale
del Notariato, nello Studio d’impresa 250/2011, in forza del generale rinvio
dell’art. 2519 C.C. ai modelli di amministrazione Spa e Srl, ha ammesso la
facoltà di nominare il sindaco unico nelle cooperative Srl, sempre che tale
previsione sia contenuta nello statuto sociale.
Un’ulteriore criticità emersa, riguarda la possibilità
di nominare anche alle cooperative Srl il solo revisore esterno (revisore
legale o società di revisione), opzione pacifica e normativamente prevista per
le società a responsabilità limitata. Per alcuni, tale opzione non pare
ammissibile essendo solo l’organo di controllo (monocratico o collegiale)
oggetto di specifica menzione nei casi di obbligatorietà indicati dall’art.
2543 C.C. e non anche il revisore esterno.
A parere di chi scrive e in linea con la dottrina prevalente, le disposizioni
previste per le Srl in tema di nomina degli organi di controllo si applicano in
toto alle società cooperative che adottano il modello Srl, non ravvisandosi
profili di incompatibilità tra i due corpi normativi. Pertanto, seguendo questa
linea interpretativa, la cooperativa Srl, volontariamente o al superamento dei
limiti di cui all’art. 2477, potrebbe nominare un sindaco unico, un
collegio sindacale o un revisore. Qualora la scelta ricadesse sul sindaco unico
o sul collegio sindacale, la funzione di revisione potrà essere
attribuita al medesimo organo di controllo, se composto da iscritti nel
registro dei revisori legali, oppure potrà essere affidata ad un revisore
esterno o una società di revisione.
Nessun problema interpretativo, invece, per le cooperative
Spa, che devono nominare sempre il collegio sindacale, sia in caso di
attivazione facoltativa che obbligatoria per il superamento dei limiti di cui
all'art. 2477 C.C. e il revisore legale in ogni caso, anche in assenza
dell’organo di controllo. Possono, tuttavia, attribuire le funzioni di
revisione al collegio sindacale, costituito da revisori iscritti, sempre che
non redigano il bilancio consolidato e non siano enti di interesse pubblico.