
lunedì 30 settembre 2019
Start-up innovative, semplificazioni negli adempimenti pubblicitari
Le start-up innovative, per godere delle agevolazioni
fiscali previste dalla legge istitutiva (D.L. 179/2012, convertito nella L.
221/2012), oltre a non distribuire utili fin dalla costituzione della società e
per un periodo di 60 mesi, devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti,
alternativi tra di loro:
a) le spese sostenute in
ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del maggior valore tra
costo e valore della produzione;
b) almeno 1/3 dei
lavoratori devono essere in possesso di titolo di dottorato;
c)
essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno
un brevetto riguardante l'industria, le biotecnologie, le varietà vegetali o
semiconduttori.
Per agevolare la gestione societaria delle start-up
innovative e renderla più flessibile, il legislatore ha previsto semplificazioni
burocratiche, tra cui la recente modifica al sistema pubblicitario, con
l'introduzione del Decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito nella L.
12/2019). Con questa norma, per start-up, Pmi innovative e incubatori
certificati, a decorrere dall'anno 2019, come illustra la circolare MISE
10.04.2019, n. 3718/C, prot. n. 80727, sono stati abrogati i 2
aggiornamenti semestrali delle informazioni inserite, in sede di prima
iscrizione, nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese di
competenza territoriale.
Contestualmente, sono stati anche ampliati i
termini per il deposito dell'attestazione del legale rappresentante
della società (o dell'incubatore certificato) in relazione ai requisiti
costitutivi essenziali, previsti dalla legge, entro i 6 mesi dalla
chiusura dell'esercizio; il termine è elevato a 7 mesi per le società che, ai
sensi dell'art. 2364 C.C. e secondo previsione statutaria (entrambe le
condizioni devono coesistere), prevedono l'approvazione del bilancio entro i
180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nonché nel caso in cui sia redatto il
bilancio consolidato.
Questa attestazione, in sostanza, accoglie i dati
relativi alla start-up; oltre ai dati costitutivi, quali la sede principale ed
eventuali sedi periferiche, verranno elencati anche l'oggetto sociale, l'elenco
dei soci, nonché le eventuali società partecipate, le spese di ricerca e
sviluppo sostenute, i brevetti, la specializzazione professionale dei soci e
del personale che presta la propria opera nella start-up innovativa, il
collegamento a eventuali collaborazioni commerciali con incubatori certificati,
investitori istituzionali e/o professionali, università e centri di ricerca.
Si ricorda che il mancato deposito dell'attestazione
dei requisiti determina la cancellazione d'ufficio della società o
dell'incubatore certificato dal Registro delle Imprese - sezione
speciale. Pertanto, gli adempimenti burocratici passano da 3 a uno, approvando
il proprio ”status” una sola volta l'anno.
La start-up, per compilare il profilo della società
sulla piattaforma informatica startup.registroimprese.it, confermare il possesso
dei requisiti, qualora invariati rispetto all'anno precedente, oppure aggiornandoli
se variati, è tenuta a inviare una sola pratica “Comunicazione Unica”.
In tal modo, attraverso questa vetrina online totalmente
gratuita, da cui sono desumibili i dati ufficiali della società, certificati
dalla Camera di Commercio, la start-up ha a disposizione un canale
preferenziale per esporre il proprio progetto innovativo e
parlare di sé, aumentando così la visibilità e le opportunità commerciali,
rivolte sia ai potenziali investitori, sia verso eventuali e potenziali
partners. Secondo i dati riportati da Infocamere, nel primo trimestre 2019 le
start-up innovative hanno superato la quota di 10.000 unità.