
lunedì 14 ottobre 2019
Terzo Settore con adeguamenti statutari semplificati al 30.06.2020
Un emendamento al disegno di legge di conversione del
D.L. 34/2019 (cosiddetto decreto Crescita), proroga al 30.06.2020 il
termine per l'adeguamento di atti costitutivi e statuti con maggioranze
semplificate per taluni enti appartenenti al Terzo Settore (ONLUS,
Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale), fissato al 3.08.2019 dall'art. 101, c. 2 D.Lgs. 117/2017.
L'emendamento, inoltre, estende la procedura semplificata di adeguamento degli
statuti alle bande musicali e proroga il termine di adeguamento alle imprese
sociali.
Il termine attuale per l’adeguamento statutario, com’è noto, è stato fissato al
3.08.2019 e l'art. 32, c. 1 D.Lgs. 105/2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10.09.2018 n. 210, ha anche espunto la parola “imprese sociali”,
con la conseguenza che questi enti avrebbero dovuto modificare gli statuti con
le assemblee ordinarie entro lo scorso 20.01.
Il Ministero del Lavoro ha fornito, in successione,
due chiarimenti sull'adeguamento degli statuti alle disposizioni del D.Lgs.
117/2017, in vista della scadenza del 3.08.2019; si tratta delle circolari
20/2018 e 13/2019. Tale ultimo documento di prassi precisa che, per le
Organizzazioni di volontariato (ODV) e per le Associazioni di promozione
sociale (APS), la conformità degli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017
sarà valutata successivamente al trasferimento nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (in sigla, RUNTS) delle iscrizioni già
presenti nei registri attualmente operativi, secondo il procedimento
disciplinato dall'art. 54 del medesimo Codice del Terzo Settore, mentre
l'adeguatezza delle modifiche statutarie per le ONLUS sarà valutata
dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente.
Per gli enti non commerciali con personalità giuridica
diversi da quelli indicati, il termine per l’adeguamento deve essere riferito
alla data entro la quale l’organo competente adotta la delibera di
modifica dello statuto e non anche a quella in cui interviene il
provvedimento dell’amministrazione competente. L’emendamento in commento
statuisce, infatti, che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 101,
comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3.07.2017 n. 117, i
termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali
sono prorogati al 30.06.2020”.
Le conseguenze sono piuttosto chiare. Innanzitutto,
entro questo termine le modifiche sono ammesse con le maggioranze
prescritte per le assemblee ordinarie, con espresso riferimento alle
disposizioni inderogabili o per eseguire l’introduzione di clausole che
escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili, mediante
l’inserimento di una specifica clausola statutaria. In secondo luogo, il
termine per l’adeguamento slitta dal 3.08.2019 al 30.06.2020 e la modalità “semplificata”
appena indicata viene estesa alle bande musicali, come detto, mai
richiamate, e alle imprese sociali che sono state espunte dall'art. 101, c. 2
D.Lgs. 117/2017 e che avrebbero dovuto modificare gli statuti entro il termine
più ristretto del 20.01.2019. Le bande musicali, in relazione alla lett. i),
c. 1, art. 5 potranno trovare una giusta collocazione nel Registro unico come
Ente del Terzo Settore (ETS) o come Associazione di promozione sociale (APS).
Infine, è opportuno evidenziare, come sostenuto da
numerosa dottrina, che la mancata osservanza dei termini appena indicati non
dovrebbe far perdere automaticamente la propria qualifica, né compromettere
l’iscrizione al Registro unico (RUNTS): decorsi i termini, gli enti non ancora
in possesso di statuti adeguati alle nuove disposizioni potranno procedere con
le modifiche necessarie utilizzando, però, le maggioranze “rafforzate” riferibili
alle assemblee straordinarie; è altrettanto chiaro che l’ente rischia di
esporsi alle conseguenze del mancato adeguamento in caso di verifica nel
periodo di vigenza dello statuto non ancora adeguato.