
lunedì 18 novembre 2019
Inizia a intravedersi il registro unico nazionale del terzo settore - Articolo dell’11 novembre 2019 di Guido Martinelli
Sembra che il 2020 sia (finalmente!) l’anno che vedrà
l’operatività del registro unico del terzo settore, da ora in avanti definito
come Runts. Come
è noto, da tale momento (e dall’autorizzazione da parte dell’Unione europea) si
potrà dire completata la fase di
avvio della riforma del terzo settore che, pertanto,
diventerà operativa,
anche per gli aspetti di carattere fiscale indicati nel titolo X D.Lgs. 117/2017, meglio
noto come codice del terzo settore (in seguito cts).
Lo scorso marzo si è avuta notizia della sottoscrizione tra
Ministero del Lavoro e Infocamere, la società telematica delle Camere di commercio a cui è stato
affidato il compito di realizzare la piattaforma su cui “girerà” il
registro. L’accordo prevede un
termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.
In questi giorni, invece, sono circolate le prime bozze del decreto (che,
ai sensi dell’articolo 53
cts si sarebbe dovuto conoscere entro un
anno dall’entrata in vigore del codice) che contengono le modalità che gli enti interessati dovranno seguire
per richiedere l’iscrizione al citato registro.
Ricordiamo che l’iscrizione ha efficacia costitutiva e,
pertanto, solo da quel momento in
avanti un ente potrà definirsi tecnicamente “ente del terzo settore”, fruire dei benefici previsti
dal codice e utilizzare la locuzione ETS.
In attesa di tornare sul tema nel momento in cui il citato
decreto sarà ufficializzato, al termine del suo iter di approvazione (dovrà
ricevere il parere della
conferenza Stato – Regioni, Consiglio di Stato e Corte dei conti) vediamo di
esaminarne i contenuti negli aspetti salienti.
Si conferma che il
Runts, in ogni triennio, effettuerà la revisione di ogni iscritto ai fini della
verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione in una delle sezioni
in cui è suddiviso il registro. Detta revisione avrà luogo con
strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto dirigenziale e, qualora
dall’acquisizione di queste informazioni si rendesse necessario un approfondimento, potranno essere effettuate “verifiche in loco anche tramite la collaborazione
con altre pubbliche amministrazioni”.
La competenza
territoriale del registro è quella dove l’ente ha la
propria sede legale, indipendentemente dal o dai luoghi in cui viene
svolta l’attività.
Un primo potenziale scoglio è dato dalla previsione che tutte le istanze, richieste e comunicazioni rivolte
al Runts dovranno avvenire “esclusivamente con modalità telematiche” tramite un indirizzo di posta
certificata di cui tutti gli ets dovranno essere dotati.
Se tale modalità appare quasi “scontata” per le nuove
associazioni neo-costituite, potrebbe diventare un problema per “vecchie” associazioni costituite
ormai da decine di anni che potrebbero avere la documentazione necessaria solo in formato cartaceo con
conseguente onere di trasformazione in file; procedure che potrebbe non essere
così banale per molte associazioni.
Questo produrrà un ulteriore incremento del ruolo e dei compiti che le reti associative
dovranno avere “anche” sotto questo profilo.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata anche dal
rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce, su mandato
di quest’ultimo.
Solo le reti associative presenteranno la loro richiesta di iscrizione all’ufficio statale
del runts; tutti gli altri, anche se operanti a livello
nazionale, dovranno iscriversi
presso l’ufficio della Regione o della Provincia autonoma dove hanno sede.
Dalla lettura del testo (con tutte le cautele che occorre
premettere, trattandosi di testi non ancora ufficiali) emergono altri due
chiarimenti di grande importanza.
I lavoratori il cui numero dovrà essere indicato al fine di valutare la
loro incidenza rispetto al numero dei volontari sono solo quelli “dipendenti e/o parasubordinati con apertura di
posizione assicurativa”. Sembrerebbe quindi chiarirsi
anche il contenuto dell’articolo 16
cts, su chi debba essere considerato quale
“lavoratore” ai fini della applicabilità di quella norma. Ne rimarrebbero
quindi esclusi anche
i percettori di compensi ex articolo 67,
comma 1, lett. m, Tuir (sportivi dilettanti, direttori artistici e collaboratori
tecnici di cori, bande e filodrammatiche) la cui presenza, quindi, non
imporrebbe un raddoppio dei volontari (si ricorda che nelle organizzazioni di volontariato e
nelle associazioni di promozione
sociale deve prevalere la presenza di volontari).
Allo stesso modo, per
gli associati, dovranno essere indicati solo quelli a “cui è riconosciuto il diritto di voto nell’organo
che provvede all’approvazione del bilancio dell’ente”.
Per gli enti già in attività alla data della presentazione della
domanda sarà richiesto il bilancio o
comunque gli ultimi due bilanci
consuntivi approvati.
Nel caso in cui questi avessero i requisiti di cui all’articolo 31 (ossia l’obbligo della revisione
legale dei conti) l’Ufficio procederà anche alla richiesta della informazione antimafia.
Vengono infine previste le modalità e la cronologia degli adempimenti necessari all’iscrizione per ogni
categoria di enti del terzo settore, alla cancellazione e alla
eventuale richiesta della
personalità giuridica.